Rischio incendi: raddoppiati i turni dei volontari della Protezione Civile a Termini Imerese

Le temperature si sono notevolmente alzate e questo aumenta il rischio di incendi.
Per questo motivo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Giunta ha raddoppiato i turni di vigilanza del gruppo comunale volontari della Protezione Civile.
Le aree interessate dai controlli sono, in particolare, quelle del parco archeologico, della riserva naturale del San Calogero e di contrada Santa Marina.
Si raccomanda di rispettare la ordinanza dirigenziale numero 245 del 09 maggio 2018 e di avere massima prudenza.
“L’attenzione per la sicurezza dei cittadini da parte dell’amministrazione comunale è costante – ha affermato il sindaco Francesco Giunta – Infatti, al di là delle imprevedibili emergenze, l’ufficio tecnico, la Protezione Civile e la Polizia Municipale, che ringrazio per il lavoro svolto,  tengono sempre alto il livello di guardia al fine di garantire l’incolumità dei nostri concittadini”.
Il vicesindaco Licia Fullone, ha aggiunto: “Il mio personale ringraziamento a tutti i volontari e al responsabile del Gruppo comunale di Protezione Civile geom. Aldo Neglia per l’attività di controllo e prevenzione svolta in questo periodo”.

L’ordinanza

CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo
ORIGINALE
ORDINANZA DEL 2° Settore -Dirigente Pianificazione Territoriale ed Edilizia, Patrimonio e Protezione Civile
N. 245 DEL 09/05/2018
OGGETTO:
CAMPAGNA DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA NEL TERRITORIO COMUNALE
IL SINDACO
Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 02/01/2018, N.1 – Codice della protezione civile.
Considerato che a causa di incendi che possono svilupparsi per la presenza di sterpi ed arbusti, facili esche o strumenti di propagazione del fuoco, il territorio Comunale, durante la stagione estiva, può subire gravi danni con conseguenti pericoli per la pubblica incolumità;
Ritenuto necessario, con l’approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo le misure atte a prevenire l’insorgere ed il diffondersi di incendi;
Vista la legge 352/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
Vista l’ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori della Regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”;
Atteso che la sopracitata O.P.C.M., anche se riferita ad eventi specifici verificatesi nel corso dell’anno 2007, si ritiene attuale ed applicabile relativamente alle parti sulla prevenzione, previsione e mitigazione del rischio incendi;
Vista la nota N.20310/DG/DRPC Sicilia del 26/04/2018 del Presidente della Regione siciliana contenente direttiva sulle attività da porre in essere per la prevenzione e il contrasto del rischio di incendi boschivi e di interfaccia;
Vista la nota N. 21754 del 03/05/2018 di R.F.I. con la quale rappresenta il pericolo della propagazione degli incendi a causa della presenza di terreni incolti o comunque non mantenuti correttamente nelle adiacenze della propria linea ferroviaria;
Vista la L.R. n. 16 del 06.04.1996, cosi come modificata con L.R. n. 14 del 14.04.2006, che prevede la prevenzione dei rischi incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della varia vegetazione, nonché del patrimonio forestale pubblico e privato dei terreni siti nel territorio comunale, il tutto anche a garanzia dell’incolumità pubblica;
Vista la L.R. n. 14 del 14/04/2006 di modifica ed integrazione alla L.R. 16/96;
Visti gli artt. 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P.;
Visto l’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall’art. 13 D.Lgs. 205/2010;
Visto il D.Lgs. N.1 del 02/01/2018 – Codice della protezione civile;
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;
CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo
 Viste le ulteriori leggi vigenti in materia;
 Ritenuta urgente ed indifferibile l’emanazione di apposita ordinanza che fissi criteri uniformi per la
prevenzione degli incendi nelle campagne;
O R D I N A
1. I proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo abbiano l’uso di terreni boschivi, agricoli e non,
hanno l’obbligo di provvedere alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo
per l’igiene e la pubblica incolumità; in particolare di procedere all’estirpazione di sterpaglie e cespugli
nonché alla rimozione di quanto combustibile;
2. I proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo abbiano l’uso di terreni nelle adiacenze della linea
ferroviaria di provvedere all’esecuzione di idonei interventi di ripulitura e manutenzione delle aree di
proprie competenza anche con la realizzazione di idonee fasce parafuoco allo scopo di prevenire
potenziali pericoli per la regolarità e sicurezza del l’esercizio ferroviario;
3. È vietato a chiunque accendere fuochi:
a. nei boschi ed in una fascia contigua di larghezza pari a 50 metri, qualunque sia la destinazione dei
terreni della fascia stessa, salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento Forestale;
b. nei boschi ed in una fascia contigua di larghezza pari a 200 metri, qualunque sia la destinazione
dei terreni della fascia stessa, durante il periodo dal 15/06/2017 al 30/09/2017 gli abbruciamenti
sono consentiti alle seguenti condizioni:
– che le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli
boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi
agricoli e forestali;
– che il rilascio, la triturazione, l’abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di
produzione del materiale ligno-cellulosico;
– che il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze
concimanti o ammendanti tramite distribuzione e lo spessore del materiale distribuito non superi
i 15 cm nel caso di triturazione e i 5 cm. nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita
per il tempo strettamente necessario al reimpiego;
4. È espressamente vietata l’accensione di fuochi in presenza di vento intenso;
5. L’ abbruciamento delle stoppie od altri residui vegetali, quando consentito, è regolato dalle seguenti
condizioni:
– che l’area dove avviene l’abbruciamento venga circondata da una fascia arata e comunque ripulita
da ogni tipo di vegetazione di almeno 10 metri di larghezza;
– le operazioni vengano condotte da un numero di persone adeguate a controllare l’intero perimetro,
sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne che controlli costantemente il fuoco,
abbandonando la zona solo dopo essersi accertato del completo spegnimento;
– la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una
larghezza maggiore di metri 2,00 x 2,00 avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una
fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. È
vietata l’accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso
proprietario o conduttore;
– l’abbruciamento dovrà svolgersi dall’alba alle ore 10:00 del mattino;
– Resta fermo il divieto di bruciatura di detti materiali nei periodi di massimo rischio per gli incendi
boschivi, dichiarato dalla Regione Sicilia;
6. È vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali;
CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo
7. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare
la combustione dei residui agricoli all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o
ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria
l’effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze
locali;
8. Chiunque intenda effettuare l’abbruciamento delle stoppie ed altri residui vegetali, é comunque tenuto alla
preventiva comunicazione al Distaccamento dei Vigili del fuoco di Termini Imerese;
9. È vietato a chiunque abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, mozziconi accesi nelle aree
esterne al centro urbano;
10. Ogni cittadino, anche turista o gitante deve attenersi alle prescrizioni su esposte e collaborare nelle
attività di segnalazione ed intervento;
11. Chiunque, trovandosi in presenza di un incendio boschivo e di vegetazione che minaccia abitazioni; deve
darne immediato avviso tramite il 1515 al CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA o tramite il 115 ai VIGILI
DEL FUOCO;
12. Le attività di prevenzione incendi di cui al punto 1. non dovranno comportare l’alterazione del suolo,
consentita minimamente solo nel caso di formazione di piste tagliafuoco non inferiori a mt. 5,00, da
effettuare lungo i confini con strade, sentieri ed edifici;
13. Alle attività di cui alla presente ordinanza si dovrà provvedere entro e non oltre il 30/06/2018 avendo
cura di mantenere le condizioni del precedente punto 1., fino al 01/10/2018;
14. Fermo restando quanto previsto dalla normativa penale in materia, le violazioni alla presente ordinanza
saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da €.52,00
(cinquantadue/00) a €. 253,00 (duecentocinquantatre/00).
In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette verrà applicata la
sanzione pecuniaria massima.
La sanzione massima sarà applicata anche per ogni ettaro o sua frazione di terreno incendiato, così
come previsto dall’art. 40, comma 3°, della L.R. 16/96 ivi comprese le aggravanti in caso di danno al
soprassuolo.
La sanzione amministrativa verrà irrogata dal Sindaco, a seguito del verbale di accertamento della Polizia
Municipale.
15. Il Comando della Polizia Municipale, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, la Polizia di Stato, i
Carabinieri e tutte le altre Forze di Polizia sono incaricati dall’esecuzione della presente ordinanza;
16. Ai sensi dell’art. 3 e 5 della legge n. 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Geom.
Aldo Neglia, Responsabile del Servizio Protezione Civile del Comune di Termini Imerese.
DISPONE
Che alla presente ordinanza venga data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all’albo on line e sul
sito internet del Comune www.comuneterminiimerese.pa.it e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
La Polizia Municipale, la Polizia provinciale, il Corpo Forestale della Regione Siciliana e le Forze
dell’Ordine sono incaricati di vigilare sull’esecuzione della presente ordinanza e dell’adozione di eventuali
provvedimenti sanzionatori.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Sicilia sezione di Palermo, entro 60
(sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120
(centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’albo on line del comune.

POTREBBE INTERESSARTI

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *