Lottizzazione: il documento del Cons. Barranco

Cefalù Web pubblica, per intero, il documento presentato nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale dal Cons. Gioacchino Barranco, relativo alla localizzazione di un’area destinata ad un programma costruttivo di edilizia convenzionata agevolata.

L’intervento del Cons. Barranco ha fatto molto discutere ed ha segnato la prima grande frattura tra gruppi interni al Consiglio Comunale.

 

“Appunti sulla proposta di Delibera di C.C. n° 98 del 23/07/2012, avente per oggetto:”Localizzazione area, programma costruttivo, Ditta Puglisi Vincenzo s.r.l. per la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia convenzionata agevolata”.

–          con istanza del 16 marzo 2011 la ditta ha inoltrato richiesta per l’assegnazione di un area interna al PPEP o nelle aree edificabili comprese nelle zone di espansione;

–          con nota dell’11/08/2011 il Responsabile del Sevizio Ing. Duca nel riscontrare la richiesta della Ditta Puglisi scriveva testualmente:”…si comunica che il Comune di Cefalù ha in corso l’elaborazione del nuovo P.R.G. nel cui ambito si sta verificando il nuovo fabbisogno di edilizia residenziale pubblica con particolare riferimento alle proporzioni tra edilizia residenziale privata ed ERP. Si ritiene quindi che solo in tale ambito il Comune potrà programmare nuove iniziative ERP tese a soddisfare il solo fabbisogno locale”;

Per circa un anno tutto tace.

Solo in data 28 Giugno 2012 e successivamente in data 10 Luglio 2012 la ditta Puglisi integra l’istanza di cui in premessa.

Ma vi è di più.

Il 20 Luglio 2012 con atto di compravendita e il 24 luglio 2012 con atto di permuta, la ditta Puglisi diventa proprietaria dell’area oggetto della presente Delibera, area su cui insediare il Programma Costruttivo e, come per incanto, in data 27 Luglio l’Ing. Duca propone al Consiglio Comunale la Delibera in questione di localizzazione dell’area.

A modesto avviso di chi vi parla, l’atto è viziato da una serie di problematiche che adesso mi appresto a spiegare.

Innanzitutto è viziata da un difetto di legittimità.

Infatti, nella nota di diniego dello scorso mese di Agosto, l’Ing. Duca sostiene che essendo in corso l’elaborazione del nuovo P.R.G. si sta verificando il nuovo fabbisogno di edilizia residenziale pubblica anche in proporzione con l’edilizia privata.

EBBENE tale fabbisogno è stato verificato?

Se si, siamo pronti ad ascoltare e quindi valutare i risultati di tale verifica, che speriamo siano elencati in una corposa e motivata relazione tecnica dello stesso Funzionario, nel caso in cui la verifica non fosse stata fatta come viene proposta la Delibera oggetto di discussione?

Mi spiego meglio: se il presupposto per potere valutare l’istanza della Ditta Puglisi è la verifica del fabbisogno nel Nuovo PRG di edilizia residenziale, se la verifica non è stata fatta allora non è legittimo emettere alcun atto.

Nel caso in esame, però, ciò accade e pertanto la Delibera è viziata da un difetto di legittimità.

Inoltre, l’atto è pieno di contraddizioni e le sottolinea anche lo stesso Ing. Duca.

Nel corpo della Delibera, lo stesso Responsabile di Servizio afferma che l’area in questione, di estensione superiore ad un ettaro, ricade interamente nella sottozona Q2 del vigente PRG, ma l’intervento è “prossimo” ad altre zone residenziali.

Ma che significa che l’area di estensione cospicua è interamente in zona agricola ma….prossima ad altre zone residenziali?

Dal punto di vista urbanistico che valenza può avere il fatto che un’area a vocazione agricola è prossima ad altre zone residenziali?

Se dovesse accettarsi tale principio, visto che il P.R.G. della nostra Città è pieno di zone agricole in prossimità di zone residenziali, sarebbe opportuno apportare una serie di varianti tali da uniformare in zone residenziali tutte le aree agricole.

 

Un’altra contraddizione.

Sempre nella parte motiva della Delibera si Legge: “Accertato che l’area interessata , tenuto conto della tavola “12A” dell’approvato schema di massima inerente la variante generale piano regolatore vigente, ricade in “interventi di riordino urbanistico-edilizio, infrastrutturazione e completamento con insediamenti turistici” che sostanzialmente nella zona si sovrappone in parte con le attuali zone “F5” di piano le quali sono destinate ad unità turistiche stagionali e servizi relativi

Nello schema di massima della variante al PRG, e su tale argomento ritornerò a breve, l’area ricade in una zona in cui si prevede oltre che il riordino urbanistico, anche il completamento con insediamenti turistici, non è una contraddizione che andiamo a mettere fin d’ora una bandierina vincolando l’area a residenza?

Che significato si dovrebbe dare alla affermazione “…sostanzialmente si sovrappone in parte con le attuali zone F5…”

Onestamente sono ancora alla ricerca di una spiegazione.

 

Ma la contraddizione che più risalta agli occhi è la seguente.

Nella parte propositiva della delibera testualmente si legge: “…dare atto che l’intervento è compatibile, anche se non conforme allo schema di massima, approvato con deliberazione n° 83 del 4/08/2010 del Commissario ad Acta”.

Intanto la delibera è la numero 93 e non già 83, ciò per precisione.

In cosa consiste la contraddizione?

Subito detto.

Quante volte l’ing. Duca nell’esaminare le proposte dei privati ha preso come riferimento lo schema di massima alla variante al PRG.

Quante volte l’Ing. Duca nell’apporre parere su una pratica edilizia si è espresso con la formula “….è compatibile anche se non conforme”.

Non solo si fa riferimento ad uno schema di massima della variante al PRG che, benché approvato dal Commissario ad Acta, non ha ancora alcun effetto legale, ma cosa vuol dire che la localizzazione in esame benché non sia conforme è compatibile?

Che significato vuole dare l’Ing. Duca alla parola compatibile?

In Urbanistica cosa vuol dire compatibile ma non conforme?

Alla data del 23 Luglio quali erano i “recenti sviluppi” per cui sarebbero stare superate  le problematiche inerenti la saturazione dell’impianto di depurazione?

In quante pratiche edilizie l’Ing. Duca ha dato parere favorevole o al più condizionato adducendo la stessa motivazione e cioè che saranno superate le problematiche del depuratore?

Ha forse ritirato i pareri contrari motivati dall’insufficienza del Depuratore di Sant’Antonio.

 

Riassumiamo:

1)      la Delibera è viziata da un difetto di legittimità;

2)      la localizzazione è in variante allo strumento edilizio vigente ma non conforme allo stesso;

3)      la localizzazione è compatibile benché non sia conforme allo schema di massima in variante al PRG;

4)      la questione del depuratore di Presidiana è finalmente risolta?

 

In ultimo, dove è il verbale MOTIVATO di approvazione del Responsabile del Servizio con cui esprime PARERE FAVOREVOLE alla localizzazione in questione?

I dubbi sono tanti”.

Gioacchino Barranco

POTREBBE INTERESSARTI

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *