Rosario Lapunzina: chiarimenti imposta I.M.U.

A seguito delle legittime richieste di chiarimento che alcuni cittadini hanno avanzato in merito ai presupposti impositivi e ai limiti della potestà regolamentare dei comuni nel determinare le modalità di applicazione dell’I.M.U. ritengo utile precisare quanto segue:

L’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), istituita con il Decreto Legislativo n. 23/2011, pur essendo figlia della vecchia I.C.I. è in realtà notevolmente diversa. Innanzi tutto a differenza della precedente Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), il cui gettito restava interamente nelle casse comunali, la nuova Imposta municipale sugli immobili prevede una riserva della quota erariale di cui all’art. 11 del citato Decreto Legge. In sostanza la metà del gettito derivante dall’aliquota base applicata sugli “altri fabbricati e aree edificabili” viene incassata direttamente dallo Stato. Per questa ragione la normativa pone dei limiti assai stringenti alla potestà regolamentale dei comuni che, in sostanza, viene limitata alla possibilità di determinazione delle aliquote e alla determinazione delle franchigie a beneficio dell’abitazione principale, entro i limiti fissati per legge.In ragione di ciò i Comuni non hanno facoltà né di modificare il presupposto impositivo, né di differenziare le aliquote in base alle diverse situazioni legate ai soggetti che sono soggetti al pagamento del tributo       (ad esempio: commercianti, imprenditori, semplici cittadini ecc. ), né di legare l’aliquota al fatto di risiedere o meno nel territorio comunale.

Preso atto di quanto sopra la mia Amministrazione comunale ha inteso proporre al consiglio Comunale, che ha approvato, la modulazione delle aliquote sulla base della necessità di far fronte a due esigenze: da un lato il reperimento delle risorse necessarie a far fronte ai pesanti tagli ai trasferimenti operati dal Governo nazionale e la necessità di generare delle plusvalenze da utilizzare per la copertura dei debiti fuori bilancio; dall’altro la necessità di non gravare ulteriormente su coloro che, già colpiti dalla pesante crisi economica ed occupazionale in atto, posseggono esclusivamente l’abitazione principale.

Per tali motivi le aliquote sono state stabilite nella maniera seguente:

a)Abitazione principale: 0,4% con una detrazione dall’ammontare annuo della somma da pagare di € 200,00 più € 50, 00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un importo massimo di € 400,00 ;

b)Altri fabbricati ed aree edificabili: 1,06%;

Il Sindaco
Rosario Lapunzina

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