Riprendiamoci l’IMU: 180.000 euro di oro colato nelle casse del comune

E’ un’amara sconfitta per alcuni grossi albergatori cefaludesi quella sancita dal Tribunale Amministrativo Regionale in merito ad un ricorso costaverdepresentato dalla Igac Immobiliare Grandi Alberghi Cefalu’ s.p.a., “Eredi di Giuseppe De gaetani” di Pietro De Gaetani s.a.s. e ICEA s.r.l. in liquidazione. Il ricorso riguarda uno fra i più importanti contenziosi che il comune ha contro gli albergatori, quello riguardante l’IMU relativo all’anno 2012.
Una vittoria invece per l’Amministrazione Lapunzina che, pur subendo notevoli critiche da una parte della cittadinanza, ha rifiutato accordi con gli albergatori forse troppo svantaggiosi per il comune.

Veniamo ai fatti: tutti e quattro i presupposti del ricorso sono stati valutati come privi di fondamento o non condivisibili da parte del TAR. In prima istanza gli albergatori hanno sostenuto che l’aumento dell’IMU sarebbe stato frutto di un’errata interpretazione di un articolo del Decreto Legislativo n.201 che regola la materia da parte del comune. A tale motivazione il Tribunale ha replicato sostenendo che “il provvedimento impugnato si muove entro i limiti stabiliti per legge e la relativa censura mossa da parte ricorrente è priva di fondamento”.

In seguito gli imprenditori alberghieri hanno sostenuto che il comune di Cefalù, con una tale imposizione di aliquota, avrebbe violato i principi della ragionevolezza e della non discriminazione: l’Ente ha stabilito una sola aliquota per tutte le ipotesi non riguardanti la prima casa. In sostanza gli albergatori hanno lamentato la decisione del comune di non differenziare attraverso due distinte aliquote le seconde case e le attività commerciali.
Il TAR ha però chiarito come in effetti la norma di legge indica solo due aliquote basse.

In terzo luogo i ricorrenti hanno sostenuto che il provvedimento impugnato doveva essere corredato da specifiche motivazioni. “La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, categoria nella quale rientra certamente la delibera impugnata” è stata la replica del Tribunale.

L’ultimo motivo di ricorso sosteneva infine che “che l’art. 13 del D.Lgs n. 201/2011 sarebbe inapplicabile in Sicilia ed, a supporto della sua tesi, richiama la pronunzia della Corte Costituzionale n. 64 del 21 marzo 2012”.
Niente da fare per gli imprenditori turistici che vedono anche questa motivazione respinta con la seguente motivazione: “affermato il principio secondo cui l’assenza di una potestà legislativa regionale siciliana in materia di tributi locali rende la disciplina statale immediatamente efficace anche per gli enti locali della medesima Regione ad autonomia differenziata, e ciò anche in assenza della specifica intesa della Conferenza Stato – Città prevista dall’art. 14 del d. lgs. n. 23 del 2011. Ciò considerato, risulta del tutto improprio il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 21 marzo 2012, atteso che la questione affrontata dalla Consulta in quella occasione è del tutto diversa rispetto a quella oggetto della presente controversia”.

Gli imprenditori turistici dovranno quindi versare i circa 180.000 euro di IMU relativi all’anno 2012 ed altri 3.000 euro relativi alle spese legali.

Un duro colpo per gli albergatori che potrebbe non essere l’unico. Infatti, altri ricorsi sono stati presentati dalla società IGAC s.p.a. (Costaverde) in merito ai consumi idrici e alla TARSU. La cifra complessiva si aggira sui 218.000 euro per quanto riguarda il contenzioso sui consumi idrici e di 516.000 euro circa per quanto concerne i contenziosi TARSU.
E’ innegabile che un tale accadimento sia oro colato per le casse comunali e per l’Amministrazione Lapunzina.

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