Cefalú, arriva la sentenza del Tar: scongiurato il risarcimento, ma l’albergo sul lungomare si farà

Dopo quasi dieci anni si avvicina la conclusione per la vicenda che ha contrapposto i privati e l’amministrazione comunale di Cefalú per l’incompiuta sul lungomare: i lavori per la costruzione della struttura alberghiera sono iniziati nel 2006 e mai portati a compimento dopo la negazione del permesso di costruire necessario per il completamento dell’ opera nel 2012.

Al terminedi una lunga serie di diatribe il Tar ha deciso e dunque l’albergo sul lungomare si farà. Il contenzioso è nato tra il Comune e la società costruttrice, la C.F.C. Srl, rea di non aver rispettato alcune delle normative in materia urbanistica durante la costruzione. Inizialmente si era prospettato un accordo tra le parti attraverso una sanatoria per le opere risultate abusive dopo gli accertamenti, che prevedeva una compensazione attraverso la destinazione di alcune aree nel progetto a uso pubblico, e che la società aveva accettato in un primo tempo salvo poi pentirsene nel giro di pochi mesi.

Da qui alla decisione definitiva il passo è stato breve: la determinazione che voleva mettere la parola ‘fine’ sull’intera vicenda riconosceva un vincolo di assoluta in edificabilità nell’area della costruzione poiché a me o di 150 metri dalla battigia. Ora la decisione del Tar ha dichiarato l’assunto privo di fondamento privo poiché secondo il PRG la zona è da considerarsi di espansione e quindi non sottoposta a vincoli di inedificabilità. Quindi, per tirare le somme, niente sanatoria, niente abbattimento,Tar ora l’albergo si farà. Inutile anche il preventivo passaggio in consiglio comunale di cui si era parlato lo scorso autunno. Un altro pasticciaccio urbanistico, con continue contraddizioni, in cui le componenti tecniche volgono sempre di più verso sfumature politiche.

Nessun onere comunque per le casse comunali. Il Tar infatti, pur ammettendo il ricorso della società contro il blocco del cantiere, non ha accettato la richiesta risarcitoria di quest’ultima poiché la costruzione presenta effettive difformità e il comune avrebbe consentito il rposeguio dei lavori anche se sotto condizione di accettazione delle richieste, a cui tra l’altro inizialmente la C.F.C. Aveva aderito.

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