Cefalù, amianto nelle scuole: il Meetup chiede il censimento degli edifici

meetup cefalùRiceviamo e pubblichiamo il testo dell’interrogazione che il movimento MeetUp Cefalù ha sottoposto al Sindaco, all’amministrazione e ai consiglieri comunali di Cefalù circa le misure vigenti sul proprio piano comunale in materia di amianto.

“Il cemento-amianto/Eternit affermatosi nel suo primo decennio di vita come materiale utilizzabile per una grande varietà di manufatti, già all’inizio del ’900 veniva definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, estremamente nocivo per la salute umana se inalato. La legge n. 10 del 29-04-2014 della Regione Siciliana – emanata ai fini della tutela della salute dei cittadini derivanti dall’esposizione all’amianto, in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale Amianto 2013, del Piano Sanitario Regionale e in coerenza con le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, del D.P.R. 8 agosto 1994 e del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 – prevede iniziative volte alla costante prevenzione e al risanamento ambientale rispetto all’inquinamento di fibre di amianto. A tal proposito, il comma 1 dell’art. 3 della predetta legge ha istituito, in ambito del Dipartimento Regionale della Protezione Civile un apposito Ufficio amianto.

Visto il comma b dell’art. 4 I comuni provvedono entro tre mesi dalla comunicazione delle linee guida ad adottare il proprio Piano comunale amianto che, entro 30 giorni dall’adozione, è trasmesso all’Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile. I comuni, inoltre, provvedono a rendicontare annualmente al suddetto Ufficio i risultati conseguiti. La non osservanza dei termini perentori predetti comporta una riduzione percentuale, nella misura stabilita dall’Ufficio amianto, delle risorse assegnate ai comuni in materia di amianto e comunque non inferiore al 40 per cento di quelle spettanti. Visto il comma 3 dell’art. 5 che obbliga tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di cemento amianto a darne comunicazione all’ A.R.P.A. territorialmente competente, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione (avvenuta il 9 maggio 2014) della presente legge indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.

Visto il comma 7 dell’art. 5 della predetta legge che, Per agevolare il censimento dell’amianto ogni Comune può inviare a famiglie ed imprese aventi sede legale nel proprio territorio un apposito modulo da restituire, debitamente compilato, entro 30 giorni, all’ente locale il quale è tenuto a segnalare all’A.R.P.A. territorialmente competente tutti i dati rilevati circa la presenza di amianto nel proprio territorio. Il modulo relativo deve essere conforme a quello standard vigente secondo la normativa di settore e deve essere reso disponibile nel sito web del Comune anche ai fini della comunicazione dei dati che famiglie ed imprese potranno inviare on-line all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente locale. Visto il comma 6 dell’art. 5 che prevede che la violazione degli obblighi di cui ai commi 3, 4, e 5 dello stesso art. 5, determina per tutti l’applicazione di sanzioni molto onerose di cui all’art. 15, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n.257.

Considerato quanto detto, il Meetup di Cefalù CHIEDE  a codesta Amministrazione, se ha adottato il proprio piano comunale amiantoamianto e inoltre se si sta provvedendo a rendicontare annualmente all’Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile. Quali azioni sono state intraprese per la comunicazione delle linee guida per agevolare le famiglie e le imprese per il censimento dell’amianto. Se ha intenzione, di inviare e rendere disponibile, nel sito web del Comune, l’apposito modulo che ha altresì lo scopo di consentire una mappatura circa la presenza di cemento/amianto sul territorio, con lo scopo di consentire alle famiglie e imprese l’invio tramite indirizzo di posta elettronica del comune.

Si precisa, altresì, che in base a quanto previsto all’art. 3 comma d, entro tre anni dalla data di entrata della presente legge, su tutto il territorio comunale, dovrá essere raggiunto l’obiettivo della totale rimozione di ogni manufatto in cemento amianto, nel rispetto delle norme vigenti sulla corretta procedura di asportazione, trasporto e stoccaggio dell’amianto. Essendo il termine di “segnalazione presenza cemento-amianto” già scaduto il 9 settembre 2014, si sollecita l’Amministrazione comunale a trovare soluzioni congrue al fine di porre rimedio per il bene della cittadinanza.”

POTREBBE INTERESSARTI