L’IMU è legittima

Sull’IMU e sulla sua corretta applicazione si è spesso discusso, dando spazio a tutte le istanze e spesso a voli pindarici.
Si è disquisito a lungo, ad esempio, sulla più opportuna applicazione delle aliquote in ragione dei fabbricati, ma soprattutto, spesso e volentieri, l’IMU è stata contestata in toto, nella sua essenza. Definendola, di volta in volta: patrimoniale mascherata, imposta iniqua ed incostituzionale, lesiva dei rapporti e della legislazione esclusiva delle regioni a statuto speciale.imu-blogtaormina1-585x358

In ultimo, da quando i comuni sono passati all’esazione, del tutto legittima, della stessa, sono state ventilate ipotesi di ricorso appellandosi, all’una o all’altra ragione. Sovente, in particolare nel nostro territorio, il ragionamento fallace che porta ai tanti proclami un po’ alla ‘Robin Hood’  promettendo fantomatiche istanze di rimborso ed improvvisate class-actions, si regge su un’interpretazione di una sentenza della Corte Costituzionale, recante data 07/03/2012, quantomeno fantasiosa ed opinabile.

La sentenza in oggetto (http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=64) ha sostanzialmente respinto le istanze della regione siciliana, ma soprattutto l’oggetto del contendere non era l’IMU stessa, ma la ripartizione, fra stato e regioni, dei relativi proventi. Ecco uno stralcio della sentenza: la Corte Costituzionale “dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 dell’art. 2 e del comma 2 dell’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), promosse, in riferimento agli artt. 14, lettera o), 36 e 37 dello statuto speciale della Regione siciliana (r.d.lgs. legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) ed alle «relative» norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché agli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione e alla «autonomia finanziaria dei Comuni», dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe”. 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle «ulteriori disposizioni del medesimo decreto ad essi correlati che possono pregiudicare l’autonomia finanziaria della Regione», promosse, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello statuto speciale della Regione siciliana ed alle «relative» norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché agli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. e alla «autonomia finanziaria dei Comuni», dalla Regione siciliana con il medesimo ricorso.
Come appare chiaro, già nel 2011 era stato preparato il retroterra normativo che spianava la strada all’IMU: attraverso il il d.l. 201/2011 art 14 comma 2 e 3, che prevede esplicitamente l’applicazione dell’IMU e della TARES in tutti i Comuni, inclusi i Comuni situati nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.
Dunque, allo stato attuale, non vi è alcun fondamento normativo che dia adito alle istanze di rimborso. Pare occorrerà mettersi il cuore in pace sulla faccenda e sperare, dato l’imminente rinnovo del parlamento, in un cambio di rotta.

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